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Strutture e organi di governo

2. Strutture e organi di governo

a. La comunità locale

115
La comunità locale è eretta dal Superiore provinciale
col voto deliberativo del suo Consiglio,
secondo le norme del diritto universale
e col consenso scritto del Vescovo della diocesi.



116. Alla comunità locale è proposto un Superiore,
nominato dal Superiore provinciale
col consenso del suo Consiglio,
o eletto dalla comunità stessa,
secondo le norme del Direttorio provinciale.

L’ufficio di Superiore è affidato per una durata che non deve superare i tre anni; può essere rinnovato secondo le norme del diritto universale e proprio.



117. Nell’adempimento del suo ufficio
il Superiore locale è assistito da consiglieri,
designati secondo le norme del Direttorio provinciale.

118. L’amministrazione dei beni
e la cura degli affari materiali della comunità
sono affidati a un economo locale,
sotto l’autorità del Superiore
e secondo le norme della Congregazione e della Provincia.
L’economo locale è designato
secondo le norme del Direttorio provinciale.



b. La comunità provinciale

119.
Può essere costituito in Provincia
un insieme di comunità
di un territorio determinato
che sembra sufficientemente maturo per un governo
e un’amministrazione propri,
e nel quale le opere dell’Istituto
sono abbastanza sviluppate
per continuare la loro evoluzione
in maniera autonoma.

Spetta al Superiore generale, col voto deliberativo del suo Consiglio, erigere, riunire, modificare o sopprimere le Province.



120. Nella Provincia, l’autorità è esercitata,
in modo ordinario,
dal Superiore provinciale aiutato dal suo Consiglio e,
in modo straordinario e collegiale,
dal Capitolo provinciale.



121. Il Superiore provinciale
è nominato dal Superiore generale
col voto deliberativo del suo Consiglio,
o eletto dai membri della Provincia,
secondo le norme dei Direttori generale e provinciale.
Egli deve essere sacerdote,
professo di voti perpetui almeno da dieci anni.



122. Nel governo della Provincia,
il Superiore provinciale è assistito
da almeno quattro consiglieri,
designati secondo le norme
dei Direttori generale e provinciale.

Al Superiore provinciale e al suo Consiglio spetta il compito di animare e di governare la Provincia. L’intervento del Consiglio per mezzo del voto deliberativo o consultivo è previsto dalle norme del diritto universale e proprio.



123. L’amministrazione dei beni della Provincia
è affidata all’economo provinciale,
sotto l’autorità del Superiore provinciale
aiutato dal suo Consiglio,
e secondo le norme della Congregazione e della Provincia.

L’economo provinciale è designato secondo le norme dei Direttori generale e provinciale.



124. Un Capitolo provinciale
deve essere convocato prima del Capitolo generale,
ordinario o straordinario.

I Direttori provinciali possono prevedere la convocazione più frequente del Capitolo provinciale.

Sono membri di diritto di questo Capitolo: il Superiore provinciale e i suoi consiglieri, l’economo provinciale, i Superiori regionali, come pure gli altri religiosi indicati dal Direttorio provinciale. Sono membri delegati i religiosi eletti in conformità alle norme di ogni Provincia. Il numero dei delegati eletti sarò superiore di almeno una unità a quello dei membri di diritto. Il Direttorio provinciale preciserà le modalità dell’elezione dei delegati al Capitolo.

I professi di voti temporanei hanno voce soltanto attiva, salva disposizione contraria del Direttorio provinciale.

Le decisioni del Capitolo provinciale sono promulgate dopo l’approvazione del Consiglio generale. Restano in vigore soltanto sino alla promulgazione delle decisioni del Capitolo provinciale successivo, a meno che non siano da questo nuovamente approvate.



125. Oltre ai Capitolo e ai Consigli,
verranno istituiti nelle Province altri organismi consultivi,
per aiutare il Superiore provinciale e il suo Consiglio
nel governo della Provincia.



c. Le Regioni

126.
Si chiama “Regione” un insieme di comunità
di un territorio determinato
che non può ancora essere costituito in Provincia.

Una Regione può dipendere direttamente dal Superiore generale o da un Superiore provinciale.

Spetta al Superiore generale, col voto deliberativo del suo Consiglio, costituire nuove Regioni, riunire più Regioni fra di loro, modificarle o sopprimerle.



127. Alla Regione è preposto un Superiore regionale,
nominato dal Superiore maggiore da cui dipende la Regione,
col consenso del suo Consiglio,
o eletto dai membri della Regione stessa,
secondo le norme dei Direttori generale e provinciale.

Il Superiore regionale ha i poteri che gli sono delegati dal Superiore maggiore.

È assistito da consiglieri e da un economo regionali.



d. Il governo generale

128.
Per l’insieme della Congregazione,
l’autorità suprema è esercitata,
in modo ordinario, dal Superiore generale
aiutato dal suo Consiglio,
in modo straordinario e collegiale, dal Capitolo generale.



129. Il Superiore generale è eletto dal Capitolo generale
secondo le norme del diritto universale
e del Direttorio generale della Congregazione.

Deve essere sacerdote, con almeno quarant’anni di età, e professo di voti perpetui da almeno dieci anni.

Per questa elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, e la maggioranza assoluta per i tre scrutini seguenti. Qualora questa maggioranza non sia stata ancora raggiunta, i due religiosi che hanno ottenuto il maggior numero di voti, hanno voce passiva ma non più attiva. Resta eletto colui che ottiene la maggioranza, o in caso di uguale numero di voti, il più anziano di professione, o se sono uguali di professione, il più anziano di età.

Il Superiore generale è eletto per sei anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato.

Il Superiore generale, aiutato dal suo Consiglio, governa e anima la Congregazione, per l’adempimento della sua missione nella Chiesa. Nella fedeltà all’ispirazione di Padre Dehon, e secondo la diversità delle situazioni, egli serve la comunione nel medesimo spirito e il coordinamento nell’attività. Compie tale funzione in particolare con le visite che fa personalmente o per mezzo dei suoi delegati alla Congregazione.



130. Il Consiglio generale comprende quattro consiglieri,
eletti dal Capitolo generale
secondo le norme e le modalità
stabilite dal Direttorio generale della Congregazione.

Questa elezione è raggiunta con la maggioranza assoluta dei voti validi nei primi quattro scrutini, e con la maggioranza relativa nello scrutinio seguente.



131. Oltre ai consiglieri,
altri collaboratori generali assistono il Superiore generale
nel governo e nell’amministrazione:
l’economo generale, il segretario generale,
il procuratore presso la Santa Sede.



132. In conformità alle norme del Direttorio generale,
l’economo generale è eletto dal Capitolo generale,
seguendo le stesse modalità
che sono previste per i consiglieri generali;
gli altri collaboratori generali
sono nominati dal Superiore generale
dopo aver consultato il suo Consiglio.



133. Il Capitolo generale ordinario
deve essere convocato ogniqualvolta si debba procedere
a delle elezioni generali.

Questo capitolo tratterà anche i problemi riguardanti l’intera Congregazione.

Se una modifica deve essere portata alle Costituzioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi del Capitolo generale, come pure l’approvazione della Santa Sede, alla quale spetta altresì la loro interpretazione autentica.



134. Un Capitolo generale straordinario
può essere convocato dal Superiore generale
col consenso del suo Consiglio
e dei due terzi dei Consigli provinciali.

Deve essere convocato dal Superiore generale quando lo richiedono i due terzi dei Consigli provinciali.

Sono membri del Capitolo generale: il Superiore generale e il suo Consiglio, l’economo generale e gli altri collaboratori generali (cf. Cst. 131), i Superiori provinciali e regionali, e i delegati eletti dai Capitoli provinciali secondo i criteri indicati dal Direttorio generale.



135. Le decisioni del Capitolo generale
restano in vigore solamente fino alla promulgazione
delle decisioni del Capitolo generale successivo,
a meno che da questo non siano nuovamente approvate.



136. Durante il suo mandato il Superiore generale,
con il consenso del suo Consiglio,
convocherà almeno una volta un Conferenza generale,
a carattere consultivo.






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